Diritto, diritto soggettivo, diritti umani. Alcune riflessioni gius-filosofiche sopra un problema «trasversale»

Autori

  • Rudi Di Marco Università degli Studii di Udine

DOI:

https://doi.org/10.17421/2498-9746-05-41

Parole chiave:

right, subjective right, human rights

Abstract

Lo strumento dei diritti umani rappresenta un tentativo di risposta -moderna a un problema tutt’interno alla modernità giuridica e riconducibile alla genesi della stessa: la grammatica dei diritti umani cioè pretende di realizzare una suprema forma di tutela positiva del cittadino rispetto alle degenerazioni della sovranità statuale. I diritti umani inverano dunque una forma di Reflexerechte di seconda generazione, i quali cercano di arginare i varii problemi del positivismo giuridico, senza però comprendere che esso rappresenta il problema di fondo. Se il diritto soggettivo infatti nasce nella sua concezione moderna come facultas agendi ex norma agendi, i diritti umani si strutturano sulle sue stesse fogge, anche se innalzano il livello della norma all’interno di una data scala di fonti normative. La tutela veramente giuridica dei diritti dell’uomo, invece, impone di concepire il diritto — anche inteso come diritto del soggetto — nei termini dell’oggettività metafisica; la garanzia dello ius, infatti, e quindi anche la garanzia della proiezione subiettiva di questo (fino al diritto di autodeterminazione), impone di comprendere che il fondamento del diritto in sè non alberga nella pretesa, sia essa quella dello Stato o quella dell’individuo, quanto piuttosto risiede nel fondamento della giustizia che declina il proprio principio a seconda delle varie circostanze e dei varii contesti, mai rappresentando un limite, ma sempre un criterio per l’esercizio della libertà umana.

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Pubblicato

2021-05-04